Lo Statuto

Art. 1 - Costituzione

È costituita un’associazione nel territorio del Comune di Fermo circoscritto nelle zone come in allegato, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Contrada Campolege” avente per motto “astutia et prudentia”. L’Associazione si fregia di una bandiera dai colori giallo fuxia con gladio romano e biscia viscontea.

Art. 2 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci e nel solo caso di soppressione e/o sospensione della manifestazione fermana “Cavalcata dell’Assunta”.

Art. 3 - Sede legale

L’Associazione ha sede legale in Fermo, Contrada Campolege, Via Largo San Giuliano, Fermo.

Art. 4 - Scopo

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono partecipare, per la Contrada Campolege alla rievocazione storica della Cavalcata dell’Assunta ed a tutte le manifestazioni ad essa collegate che si svolgono tra le dieci contrade della città di Fermo.

In particolare i fini istituzionali della Contrada Campolege sono:

  • partecipare alla Cavalcata dell’Assunta, nel rispetto delle norme che la regolano
  • assumere ed assecondare le iniziative che favoriscono l’unione dei cittadini fermani e la prosperità della città di Fermo
  • promuovere il lavoro volontario dei suoi associati, i Soci Contradaioli
  • valorizzare il vincolo di fraterna amicizia e di mutua assistenza fra Contradaioli, al di sopra delle divergenze ideologiche
  • promuovere a favore dei soci attività ricreative culturali e turistiche.

Art. 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da cimeli, oggetti ed opere di valore storico, da tutti gli altri beni mobili, mobili registrati ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;
• Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
• dalle quote di iscrizione e/o associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
• dall’avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
• da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
I cimeli, gli oggetti e le opere di valore storico sono inalienabili. La Contrada non accetta somme di denaro che possano comportare limitazioni della propria autonomia. I donatori hanno il diritto di indicare le finalità o eventuali destinazioni delle loro elargizioni.

Art. 6 - Esercizio sociale e rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo per l’esercizio finanziario successivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Associati contradaioli

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, ed il numero degli associati è illimitato. Gli associati, chiamati per tradizione Soci Contradaioli, devono avere uno dei seguenti requisiti:
• nati nel territorio della Contrada;
• residenti nel territorio della Contrada;
• risieduto in precedenza nel territorio della Contrada;
• abbiano dimostrato attaccamento alla Contrada stessa;

Art. 8 - Ammissione dei soci contradaioli

Per l’ammissione a socio contradaiolo, l’aspirante deve presentare domanda al comitato direttivo della contrada, il quale darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. L’ammissione, una volta deliberata, diventa affettiva con versamento della quota di iscrizione. I contradaioli, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo, è fissato annualmente dal Comitato Direttivo della Contrada, ratificato dalla prima Assemblea Generale degli Associati immediatamente successiva. L’adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del contradaiolo. Le quote versate all’ Associazione non verranno rimborsate né al contradaiolo dimissionario, né a quello radiato.

Art. 9 - Doveri del socio contradaiolo

Tutti i soci contradaioli hanno il dovere di:
• osservare le disposizioni sia del presente statuto che quelle di eventuali regolamenti approvati dalla Contrada;
• mantenere specchiata condotta morale nell’ambito della Contrada ed al di fuori di essa;
• versare puntualmente le quote sociali stabilite;
• difendere in ogni circostanza la tradizione ed il prestigio della Contrada astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere alla medesima;
• nell’alternarsi delle vicende della Contrada, il contradaiolo deve avere sempre la coscienza di esserne insostituibile artefice;
• contribuire con i mezzi di cui dispone sia morali che materiali, alle fortune della Contrada.

Art. 10 - Diritti del socio contradaiolo

Tutti i soci contradaioli, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno eguali diritti e cioè di:
• frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dalla Contrada;
• partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dalla Contrada;
• intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al Comitato Direttivo e all’Assemblea Generale;
• partecipare con il proprio voto a tutte le delibere dell’Assemblea purché in regola con la qualifica di socio contradaiolo ed aver compiuto il sedicesimo anno d’età.

Art. 11 - Quote associative

Ogni socio contradaiolo deve versare la quota associativa stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Comitato stesso. La prima quota associativa dovrà essere versata all’atto dell’ammissione a socio contradaiolo. La quota associativa non è rivalutabile, può essere variata di anno in anno, non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 12 - Cessazione della qualifica del socio contradaiolo

Il socio contradaiolo cessa di far parte dell’Associazione:
• per dimissioni;
• per morosità: la morosità è automatica al 31 dicembre dell’anno di competenza oppure alla data precedente stabilita dal Comitato Direttivo;
• per inosservanza del presente Statuto;
• per indegnità: l’indegnità viene sancita dall’assemblea dei contradaioli;
• per decesso;
• per iscrizione ad altra contrada.

Art. 13 - Organi della contrada

Sono organi della Contrada Campolege:
• l’Assemblea generale dei soci contradaioli
• il Priore
• il Comitato Direttivo
• il Collegio dei revisori dei conti
• il Collegio dei Probiviri

Art. 14 - Assemblea generale dei soci contradaioli

L’Assemblea dei soci contradaioli è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci contradaioli che hanno effettuato il pagamento della quota sociale stabilita dal Comitato Direttivo per l’anno in corso. L’Assemblea è presieduta dal Priore assistito dal cancelliere e nomina, se necessario, due scrutatori. Dalle assemblee viene redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Priore, dal cancelliere e, se nominati, dagli scrutatori.
L’Assemblea ordinaria dei soci contradaioli è convocata:
• almeno una volta l’anno dal Priore entro i primi 4 (quattro) mesi dell’anno sociale successivo, o 6 (sei) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per discutere ed approvare la relazione morale dell’anno precedente, il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
• entro il 30 settembre di ogni anno, per relazionare sulla Cavalcata appena conclusa, per decidere le modalità delle prossime elezioni ai sensi del comma 3 dell’art. 15, qualora siano previste, comunicando la modalità adottata al Consiglio di Cernita e per stabilire il numero di consiglieri da eleggere ai sensi dell’art.17;
• qualora lo richieda almeno il 25% dei soci contradaioli aventi diritti di voto. La richiesta deve recare l’ordine del giorno. Qualora il Priore entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta non dovesse convocare l’assemblea dei soci contradaioli vi provvede, senza indugio, il primo firmatario della richiesta stessa. Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti di contrada e più precisamente delibera:
• l’elezione del Comitato direttivo;
• del collegio dei Revisori dei Conti;
• del collegio dei probiviri;
• circa le indicazioni in ordine ai rapporti con le altre Contrade;
• circa l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
• approvazione e modificazione del presente statuto;
• scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione;
L’assemblea dei soci contradaioli, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Priore, mediante affissione di apposito avviso presso la sede di contrada almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza e nei casi urgenti, limitatamente ai giorni del Palio, il Priore ha l’obbligo di provvedervi senza indugio ordinando che la riunione sia convocata con ogni mezzo idoneo a sua disposizione.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
• in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
• in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci contradaioli.
L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Elezione delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
L’elezione degli organi della Contrada Campolege è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto secondo il regolamento elettorale che segue.

REGOLAMENTO ELETTORALE
Comma 1 – Commissione Elettorale
L’assemblea elettiva degli associati nomina al suo interno la Commissione Elettorale, in numero non inferiore a tre oltre al rappresentante nominato dall’Ufficio di presidenza della Cavalcata dell’Assunta. Tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni. La commissione elettorale nominerà al suo interno un Presidente ed un Segretario.
Comma 2 – Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale:
• Riceve le candidature per l’elezione degli organi sociali previsti dallo Statuto associativo;
• Compila le liste dei candidati tenendo conto di tutte le candidature presentate o numera le liste autonomamente formate dagli associati;
• Predispone il materiale per le operazioni di voto;
• Dirime le eventuali controversie interpretative insorte durante le operazioni di voto;
• Procede alle operazioni di scrutinio.
Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione proclamerà gli eletti e, dopo aver sigillato le schede e il verbale, provvederà ad affiggere nei locali della sede della Contrada l’elenco di tutti i contradaioli che hanno avuto le preferenze. Delle proprie attività la commissione elettorale redige apposito verbale. Il materiale elettorale è conservato dal Cancelliere di Contrada per un periodo minimo di tre anni. Il Presidente della Commissione elettorale convoca il primo Comitato Direttivo e verifica l’accettazione della carica da parte degli eletti.
Comma 3 – Preferenze
Per l’elezione del Comitato Direttivo l’Associazione potrà adottare uno dei seguenti metodi:
• ogni associato potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà più uno del numero dei componenti del Comitato Direttivo da eleggere;
• ogni associato potrà esprimere una sola preferenza per una lista autonoma preventivamente numerata dalla Commissione Elettorale.
Il metodo da adottare sarà deciso con le modalità previste all’art.14 punto b.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori ogni associato potrà esprimere al massimo tre preferenze.
Comma 4 – Candidature
La Commissione Elettorale, trascorso il periodo di un’ora dall’inizio dell’Assemblea, ricevuti i moduli di candidatura o le liste autonomamente formatesi, elabora la lista dei candidati o numera quelle autonome rendendole note all’Assemblea mediante affissione. Le candidature dovranno essere presentate su moduli appositi che la Commissione Elettorale metterà a disposizione degli associati sia per la singola candidatura che per liste autonome.
Comma 5 – Votazioni
Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto; lo scrutinio palese è ammesso solo nel caso in cui il numero dei candidati non superi quello degli eleggibili. Ogni scheda stampata o manoscritta, previa bollatura, è firmata dal Segretario e dal Presidente della Commissione Elettorale. Gli associati votanti consegneranno le schede al membro della commissione elettorale che le deporrà nelle urne. Il seggio elettorale resterà aperto per otto ore a partire dall’inizio delle votazioni.
Formazione seggi
Comma 6 – Eletti nel Comitato Direttivo
Risultano eletti nel Comitato Direttivo dell’Associazione i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla concorrenza dei posti disponibili nel consiglio stesso. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, risulterà eletto il candidato più anziano di tesseramento.
Comma 7 – Eletti nel Collegio dei Revisori
Risultano eletti membri del Collegio dei Revisori i primi tre della graduatoria. In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Art. 16 - Il Priore

Il Priore è il legale rappresentante della Contrada Campolege ed è eletto:

  • dal consiglio direttivo tra i propri membri, con votazione segreta se adottato il metodo di cui al punto I del comma 3 dell’Art. 15;
  • direttamente dall’assemblea dei soci contradaioli se adottato il metodo di cui al punto 2 del comma3 dell’Art. 15;

Nel corso della riunione dell’Assemblea Generale convocata per l’insediamento, il Priore eletto per la prima volta presta giuramento nelle mani del più anziano e del più giovane di età fra i presenti, pronunziando la seguente formula: “GIURO DI FEDELMENTE ADEMPIERE AL MANDATO CONFERITOMI NEL RISPETTO DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DELLA PREZIOSA CONTRADA CAMPOLEGE”.

Sono suoi specifici doveri:

  • dirigere la Contrada con continuità di azione ed amministrarne il patrimonio;
  • garantire il rispetto dello statuto, dei Regolamenti, delle delibere e la retta esecuzione dei mandati;
  • curare ed intrattenere, personalmente o a mezzo suoi delegati, le relazioni con il Comune, con ilmConsiglio di Cernita, con le altre Contrade e con ogni altra Istituzione;
  • rappresentare la Contrada in giudizio;
  • disporre la partecipazione di rappresentanze ufficiali della Contrada a manifestazioni e cerimonie che si svolgono all’interno della Città.

La carica di Priore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione e con qualsiasi altro incarico politico per tutta la durata del mandato. Il Priore decade dalle sue funzioni per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia da parte dell’Assemblea dei contradaioli con i voti di almeno un terzo dei contradaioli iscritti.

Art. 17 - Il Comitato Direttivo ed altre figure

L’Associazione è retta da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei contradaioli e resta in carica dalla data del suo insediamento sino alla scadenza dei tre anni.
Il Comitato Direttivo deve essere composto, minimo, dai seguenti membri:
• Il Priore, che lo presiede;
• Il Vicario;
• Il Cancelliere;
• Il Cassiere;
• Il Magazziniere.
Il Comitato Direttivo è l’organo deputato all’organizzazione della Contrada ed all’amministrazione del suo patrimonio. E’ prevista per una corretta gestione della vita dell’Associazione la figura del Cerimoniere.
Sono inoltre auspicabili le seguenti figure:
• L’addetto alle feste
• L’addetto ai giovani
• Il collegio degli ex priori

Art. 18 - Compiti del Comitato Direttivo

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione della Contrada. Oltre tutte le attribuzioni conferitogli dal presente Statuto, il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Contrada ed in particolare ha i seguenti obblighi:
• amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
• redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall’inizio dell’anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
• deliberare sulla accettazione dei contradaioli e sulla eventuale espulsione;
• provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature ed impianti della Contrada;
• applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
• stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria ed eventualmente straordinaria;
• deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
• deliberare, prima della fine dell’annualità in corso, sull’importo delle quote associative, sui termini di pagamento e sulla data dopo la quale il socio decade per morosità;
• nominare Commissioni specifiche;
• decidere l’acquisto, la vendita, la permuta, la donazione e la dismissione di beni mobili;
• organizzare iniziative che portano il nome della Contrada;
• indire sottoscrizioni e raccogliere donazioni per la Contrada;
• distribuire oggetti che portano lo stemma della Contrada;
• curare il conseguimento dei fini statutari.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Priore tutte le volte che se ne ravvisa la necessità e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo, al preventivo ed alla determinazione delle quote associative. Il Comitato Direttivo potrà essere convocato dal Priore o dal Vicario o dal Cancelliere dietro semplice richiesta scritta o verbale senza formalità.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Priore.
Qualora un componente del Comitato Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Comitato stesso, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’Assemblea, in caso di parità vale l’anzianità di iscritto come socio. La stessa norma vale anche per gli altri organi elettivi. Decade dal Comitato Direttivo il socio contradaiolo che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Priore, non partecipa alla riunione successiva. Decade, inoltre, il contradaiolo che, dopo il primo rifiuto all’attribuzione di una delega dallo stesso Comitato, rifiuta l’attribuzione di un’ulteriore delega assegnatagli in alternativa.
Il Comitato Direttivo decade prima della fine del mandato nei seguenti casi:
• quando decade per dimissioni o sfiducia del Priore nel caso di elezioni avvenute ai sensi del punto 2, comma 3, dell’art. 15;
• quando l’assemblea dei contradaioli non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
• quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
In questi casi l’ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre contradaioli più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Comitato Direttivo ad indire nuove elezioni. I membri del Comitato decadono dalle rispettive cariche, oltre che per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie, quando siano colpiti da censura. La censura è dichiarata da un collegio di Probiviri. Sono censurabili coloro i quali abbiano commesso azioni o tenuto comportamenti tali da recare grave danno morale o materiale alla Contrada. L’iniziativa di deferire i membri del Comitato al Collegio dei Probiviri spetta a tutti i Soci Contradaioli indistintamente e la si esercita mediante esposto scritto al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, prima di deliberare, contesta il fatto previsto come causa di censura al presunto autore e lo invita a discolparsi. Il provvedimento di censura è comunicato al Priore entro ventiquattro ore e all’Assemblea dei Soci Contradaioli entro trenta giorni.

Art. 19 - Il Vicario

Il Vicario coadiuva il Priore in tutte le sue funzioni ed esercita personalmente quelle che il Priore stesso gli abbia espressamente delegato. Il Vicario sostituisce il Priore in caso di sua assenza. Qualora la carica di Priore rimanga vacante, per qualsiasi motivo, il Vicario convoca entro dieci giorni l’Assemblea dei soci contradaioli per procedere all’elezione anticipata del Priore e degli altri componenti del Comitato Direttivo.

Art. 20 - Il Cancelliere

Il Cancelliere ha i seguenti compiti:

  • convocare, su ordine del Priore, l’Assemblea Generale e il Comitato nei modi e termini stabiliti dall’apposito regolamento;
  • redigere il verbale di ogni riunione, trascriverlo nel registro dei verbali, darne lettura all’inizio della successiva riunione dello stesso organo e sottoscriverlo, congiuntamente al Priore, dopo l’approvazione;
  • dare lettura, nel corso delle riunioni, di corrispondenza, relazioni, documenti e di quanto altro gli è richiesto per lo svolgimento dell’ordine del giorno;
  • dare pubblicità, nelle forme stabilite dall’Assemblea dei contradaioli, alle delibere, mozioni e ordini del giorno votati dall’Assemblea con la dichiarata volontà di renderli pubblici;
  • curare la corrispondenza;
  • tenere elenchi aggiornati con cognome, nome ed indirizzo di tutti i contradaioli e di tutti i titolari di cariche in seno alla Contrada;
  • assistere le commissioni, trasmettendo loro le notizie richieste attinenti al loro incarichi;
  • custodire tutti i documenti in possesso della Contrada;
  • raccogliere ed ordinare sistematicamente materiale documentario inerente la storia e l’attività della Contrada Campolege e della Cavalcata in genere;
  • ordinare annualmente gli Atti Ufficiali della Contrada;
  • favorire e curare studi e ricerche sulla storia della Contrada e sulla storia di Fermo;
  • conservare i quadri ufficiali dei Priori della Contrada;
  • collaborare alle attività editoriali della Contrada.

Art. 21 - Il Cassiere

Il Cassiere ha i seguenti compiti:

  • provvedere agli incassi ed eseguire i pagamenti, registrare le entrate e le uscite, secondo i mandati firmati dal Priore;
  • curare i rapporti con gli istituti bancari ed attuare le delibere in materia finanziaria;
  • conservare e consegnare ai revisori del Conti, alla fine di ciascun esercizio, i giustificativi di spesa e le copie delle quietanze rilasciate. I prelevamenti di somme di denaro dalle disponibilità della contrada sono effettuate dal priore e dal Cassiere con firme congiunte;
  • redigere entro i termini previsti dal presente statuto il bilancio preventivo e consuntivo;
  • controllare l’esattezza della imputazione delle spese ai diversi titoli del bilancio preventivo;
  • predisporre i mandati di entrata e di uscita, dopo averli presentati al Priore per la firma ed averli firmati a sua volta;
  • conservare una copia dell’inventario dei beni mobili ed immobili, firmata dal Magazziniere, e provvedere agli aggiornamenti.

Art. 22 - Il Magazziniere

Il magazziniere ha i seguenti compiti:

  • controllare all’atto dell’insediamento l’inventario di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o in uso alla Contrada e trasmetterne copia firmata al Cassiere;
  • registrare le variazioni di consistenza dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio annotando, per ciascuno di essi, gli estremi della relativa autorizzazione;
  • provvedere alla migliore conservazione e manutenzione di tutti i beni mobili, proponendo alla sede competente eventuali opere di restauro, ammodernamento ed abbellimento;
  • provvedere alla corretta conservazione dei palii vinti;
  • provvedere alla dismissione del materiale divenuto inutilizzabile dopo l’autorizzazione del Comitato;
  • prospettare al Comitato la necessità di eventuali nuovi beni o servizi;
  • richiedere preventivi di spesa, eseguire gli acquisti autorizzati e controllare le relative fatture;
  • curare la consegna delle bandiere nelle ricorrenze e nelle altre circostanze qualora gli venga ordinato dal Priore;
  • consegnare a terzi, previa autorizzazione del Priore, e dietro rilascio di ricevuta, beni di proprietà della contrada e provvedere al loro ritiro, dando immediata notizia al Priore di eventuali smarrimenti o deterioramenti;
  • provvedere e presenziare, d’intesa con il Maestro dei Figuranti, alla vestizione dei figuranti, per tutte le ricorrenze in cui sia stata deliberata la partecipazione ufficiale della Contrada;
  • richiamare i contradaioli al rispetto dei beni della Contrada;
  • provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili della Contrada;
  • proporre, ove necessario, iniziative atte ad incrementare e valorizzare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Contrada;
  • curare la migliore destinazione d’uso della sede della Contrada.

Art. 23 - L'addetto alle feste

L’addetto alle feste ha i seguenti compiti:

  • organizzare, da solo o con l’ausilio di Commissioni all’uopo nominate, le feste tradizionali o eccezionali della Contrada;
  • sovrintendere all’attività ricreativa in genere;
  • vigilare affinché le feste e le altre manifestazioni ricreative si svolgano in clima di familiare letizia, entro i limiti del civile contegno e del rispetto altrui;
  • presentare al bilanciere ed al cassiere il rendiconto scritto delle entrate e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di competenza, con l’obbligo di non superare i limiti di spesa per le singole manifestazioni previsti in bilancio o assegnati di volta in volta.
  • L’addetto alle feste è responsabile dell’ordinato uso e della puntuale restituzione di tavoli, sedie, attrezzi e degli altri beni a lui consegnati dal magazziniere o avuti da terzi in locazione o prestito per lo svolgimento delle feste e delle altre iniziative da lui organizzate o condotte.

Art. 24 - L'addetto ai giovani

L’addetto ai giovani ha i seguenti compiti:

  • trasmettere nei giovani contradaioli i valori della Contrada, il rispetto delle tradizioni ed il senso di comune appartenenza;
  • promuovere ed organizzare attività che favoriscano la socializzazione sia all’interno che al di fuori della Contrada;
  • realizzare iniziative che coinvolgano tutti i giovani contradaioli;
  • presentare al cassiere il rendiconto scritto delle entrate e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di competenza, con l’obbligo di non superare i limiti di spesa per le singole manifestazioni previsti in bilancio o assegnati di volta in volta.

Art. 25 - Il Cerimoniere

Il maestro dei figuranti ha i seguenti compiti:

  • tramandare i principi della cultura contradaiola assumendo iniziative anche in collaborazione con le altre cariche della
  • curare la preparazione degli sbandieratori, dei tamburini e degli arcieri avvalendosi della collaborazione di persone esperte;
  • provvedere alla composizione del corteo dei figuranti, provvedere alla loro vestizione, curandone i minimi dettagli e istruendoli sull’incedere così come sull’atteggiamento da assumere durante il corteo storico;
  • curare e sovrintendere l’addobbo della contrada;
  • presentare al bilanciere ed al cassiere il rendiconto scritto delle entrate e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di competenza, con l’obbligo di non superare i limiti di spesa per le singole manifestazioni previsti in bilancio o assegnati di volta in volta.

Art. 26 - Il Collegio degli ex Priori

Il collegio degli ex Priori è organo permanente della Contrada ed è composto di diritto da coloro che hanno ricoperto la carica di Priore. Esercita le funzioni di tutela e di patronato della Contrada garantendo la continuità della gestione della medesima. L’appartenenza al Collegio degli ex Priori decade temporaneamente quando un membro sia stato chiamato a ricoprire altri incarichi nell’ambito della Contrada. Qualora il Priore chiedesse consulto o delucidazioni sulle gestioni passate o informazioni su fatti e circostanze avvenuti in passato ha facoltà di convocare il Collegio degli ex Priori. Dovere morale di tale Consiglio è quello di dare la massima disponibilità nel rispondere al Priore.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti tra i contradaioli aventi diritto di voto e resta in carica tre anni. Il collegio nella sua prima riunione elegge con votazione a scrutinio segreto il proprio Presidente. Compito del collegio dei probiviri è giudicare su tutte le eventuali controversie sociali che possono sorgere tra i contradaioli o tra i contradaioli e la contrada e/o i suoi organi. Il collegio dei probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo giudizio è inappellabile.

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei contradaioli e resta in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione elegge con votazione a scrutinio segreto il proprio Presidente. I componenti dei revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Comitato Direttivo. Al Collegio dei Revisorii dei Conti compete il potere di controllare l’operato e la gestione del Comitato Direttivo in merito alla parte amministrativa. Nell’eventualità di discordanza con il Comitato Direttivo in merito ai controlli contabili esso si può rivolgere ai Collegio dei Probiviri.

Art. 29 - Norme sull'ordinamento interno

La Contrada è caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai Contradaioli. La Contrada si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Contradaioli e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale.

Art. 30 - Modifiche dello Statuto sociale

Il presente Statuto può essere modificato, previa autorizzazione da parte dell’Associazione “CAVALCATA DELL’ASSUNTA” soltanto con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata e pubblicizzata. La prima e la seconda convocazione per l’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto debbono essere convocate a distanza di almeno due giorni l’una dall’altra, con lo stesso orario, possibilmente pomeridiano.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza della Contrada, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Contradaioli. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno il 75% (settantacinquepercento) dei voti favorevoli dei contradaioli aventi diritto al voto ai sensi dello statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la contrada devolverà il proprio patrimonio all’Associazione denominata “CAVALCATA DELL’ASSUNTA”, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente statuto si fa riferimento allo statuto dell’Associazione CAVALCATA DELL’ASSUNTA, al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni.

Fermo, 4 Dicembre 2014